Art.1 |
Il 1° maggio 1961 sì e costituita l`Associazione Calcio Virtus con sede a Liestal, il colore sociale é, il granata. Scopo dell’AC VIRTUS e quello di promuovere attivata sportiva, ricreativa, culturale, assistenziale e in particolare il calcio, al fine di garantire una formativa utilizzazione del tempo libero degli italiani emigrati nell'ambiente sociale svizzero. A tale scopo I'Associazione Calcio Virtus intende sviluppare un proficuo rapporto di scambi e di contatti per una sempre più stretta collaborazione con le associazioni sportive locali, italiane e svizzere. | |
L’A.C. Virtus e affiliata all'Associazione Svizzera di Calcio. La società e apolitica e aconfessionale. Gli statuti, regolamenti e decisioni dell'ASF, della FIFA e dell’UEFA vincolano i membri, giocatori e funzionari dei club. |
Art.2 |
La società si compone da soci attivi, junior, passivi e onorari. Tutti questi membri che hanno compiuto i18 anni al momento dell`assemblea e che hanno versato la Quota hanno diritto di voto. | |
Art.3 |
Socio attivo diventa quel giocatore (o giocatrice) qualificato ufficialmente che ha compiuto i 16 anni. | |
Art.4 |
Junior sono i giocatori (o giocatrici) minorenni legalmente per I'ammissione dei quali e necessaria la firma dei genitori o di chi ne fa le veci ai termini di legge. | |
Art.5 |
E' socio passivo quel membro non qualificato, che appoggia la società moralmente e finanzialmente. | |
Art.6 |
Possono essere proclamati Soci Onorari, su proposta del Consiglio di Presidenza e con approvazione dell'Assemblea Generale ordinaria, persone che abbiano notevolmente contribuito allo sviluppo dell'AC Virtus, o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione. I soci onorari hanno gli stessi diritti dei membri attivi. |
Art.7 |
Per essere ammessi all’Associazione non e richiesta alcuna procedura speciale, é sufficiente, per i passivi, I'acquisto della tessera, per gli attivi, la firma della cedola d'iscrizione. |
Art.8 |
Le dimissioni della Società devono essere inoltrate per iscritto al comitato che le accetterà o no. Per quel giocatore attivo (o giocatrice) non in regola con i suoi obblighi finanziari verso la Società, il comitato si riserva il diritto di chiedere alla NWFV (Federazione Nord-Occidentale Gioco Calcio) e di conseguenza alla SFV (Federazione Svizzera Gioco Calcio) il rispettivo boicottaggio. | |
Dimissione del socio attivo deve essere inoltrata entro il 31 dicembre per essere valida al primo luglio seguente. |
Art.9 |
Soci i quali contravvengono in qualsiasi modo ai presenti statuti possono essere espulsi dalla società oppure annunciati all’Associazione per il rispettivo boicotto. Decide in merito l'Assemblea con la maggioranza dei due terzi delle presenze (maggioranza assoluta). | |
Art.10 |
Soci espulsi o boicottati perdono qualsiasi diritto. Secondo la gravita del caso sono possibili di una punizione interna decisa dal comitato. |
Art.11 |
La più alta istanza della Società e l'Assemblea dei Soci. | |
Art.12 |
L'anno sociale va dal 1° luglio al 30° giugno. L'Assemblea Generale Ordinaria deve svolgersi nel mese di aprile. I soci sono convocati alle assemblee almeno quindici giorni prima della data fissata (a mezzo posta) con indicazione dell'ordine dei giorno. Per l'Assemblea Generale, I'ordine del giorno dovrà essere il seguente:
Il comitato in carica, oppure un quinto dei soci aventi diritto di voto, può convocare assemblee straordinarie. |
|
Art.13 |
La partecipazione all'Assemblea Generale e obbligatoria per ogni socio. La mancata partecipazione sarà multata con CHF 80.00. | |
Art.14 |
Le assemblee ordinarie sono convocate semestralmente. |
Art.15 |
Tutte le votazioni come pure le nomine statutarie avvengono a scrutinio aperto. Un terzo dei soci presenti può chiedere lo scrutino segreto. | |
Art.16 |
Tutti i soci hanno diritto di voto. II sistema di voto e quello di maggioranza relativa dei presenti. Ad eccezione Del presidente anche i membri del Comitato può partecipare alle votazioni; in caso di parità decide il voto del presidente. |
Art.17 |
Il Comitato amministra la Società e la rappresenta di fronte a terzi. La firma del presidente o del vice-presidente abbinata a quella di un altro membro del Comitato, vincola la Società ed ha funzione legale. II Comitato (minimo tre membri) può decidere liberamente fino a un importo di CHF 500.00 (cinquecento) senza convocare preventivamente I'assemblea. Restano riservati gli articoli 9 e 33 dello statuto. |
|
Art.18 |
Il Comitato, nominato dall'Assemblea generale, si compone come segue:
Inoltre sono nominati, non facente parte del Comitato, due revisori dei conti. |
|
Art.19 |
Il Presidente dirige le assemblee ordinarie e straordinarie ed anche le assemblee generali fino alle nomine statutarie; inoltre presiede le sedute del Comitato, rappresenta la Società di fronte a terzi e osserva la pratica delle decisioni prese. | |
Art.20 |
Il Vice-Presidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest'ultimo, perciò dovrà assisterlo in tutte le sue funzioni. | |
Art.21 |
Il Presidente della Commissione Tecnica dirige le sedute della squadra in collaborazione con i due suoi membri aiutanti, con I'allenatore e il capitano della compagine (in caso di giocatore - allenatore conta solo una persona); inoltre e responsabile dell'attività in campo calcio della Società di fronte al Comitato e all'Assemblea generale dei soci: in quest'occasione dovrà presentare un rapporto annuale del suo lavoro. | |
Art.22 |
II Segretario sbriga la corrispondenza del sodalizio come pure altri scritti per ordine del presidente e deve tenere I'esatto controllo dei membri e i verbali riguardanti le assemblee del Comitato e dei soci. | |
Art.23 |
Il Cassiere amministra le finanze della Società, tenendo cassa, e deve presentare i conti ogni qualvolta il Comitato lo richiede. Il rapporto di cassa (preventivo e consuntivo) dovrà redigerlo per l'Assemblea generale di fine stagione. | |
Art.24 |
L'allenatore ha il compito d'allenare i giocatori collaborando con il Presidente della com. Tecnica per il buon andamento della squadra. Anche a lui incombe I'obbligo di presentare all'Assemblea generale il dovuto rapporto d'attività annuale. | |
Art.25 |
II responsabile del materiale della Società e tenuto ad averne ottima cura annunciando al Comitato eventuali danni e proponendo nuovi acquisti. Per suo scarico dovrà presentare all'assemblea generale I'inventario totale del materiale. |
|
Art.26 |
I revisori dei conti controllano I'amministrazione tenuta dal cassiere ed entrambi devono presentare all'assemblea generale un rapporto scritto debitamente firmato. Uno solo dei revisori può essere rieletto. |
Art.27 |
Le entrate della Società sono le seguenti:
|
|
Art.28 |
La tassa sociale dev'essere pagata al più tardi entro i primi tre mesi dell'anno sociale. Membri entranti a costituire parte della Società nel corso della stagione dovranno pagare I'importo totale. | |
Art.29 |
Il Comitato ha competenza d'infliggere punizioni e multe fino a CHF 300.00 per contravvenzioni agli statuti, ai regolamenti interni e di gioco, per cattiva condotta come pure per ingiustificate assenze agli allenamenti o convocazioni. Le punizioni o multe si devono comunicare per iscritto ai colpevoli. | |
Art.30 |
Multe da parte della FVNWS o della SFV (Associazione regionale della Svizzera Occidentale o Federazione Svizzera di Calcio) dovute a mancanza di singoli soci vanno a carico di questi ultimi. | |
Art.31 |
I ricorsi a multe o punizioni, inflitte dal Comitato, si devono inoltrare per iscritto al Comitato entro dieci giorni dalla data di comunicazione. Su questi ricorsi decide la prossima assemblea dei soci. |
Art.32 |
Per tutti i casi non compresi nei presenti statuti decide I'assemblea dei soci. | |
Art.33 |
I presenti statuti si possono modificare grazie ai due terzi dei soci presenti in maggioranza relativa con I'aggiunta che la trattando deve figurare sull'ordine del giorno. Qualsiasi assemblea convocata a norme dell'art. 12 può deliberare modifiche allo statuto purché le stesse non mutino il fino sociale. | |
Art.34 |
Progetti per modifiche allo statuto sono da spedire al Comitato, per iscritto, sei Settimane prima dell'assemblea generale. Lo scioglimento della Società non può essere dichiarato quando il 10% dei soci presenti diritto al voto e contrario. In ogni caso il patrimonio non potrà essere diviso fra soci. | |
Art.35 |
Per il resto delle regole statutarie vale lo statuto della SFV e dell’Associazione Regionale della Svizzera Occidentale. | |
Vista e approvato dall'Assemblea generale costituente del 5 giugno 2009. |
Il Presidente: | Il Vice Presidente: |
Maiorano Nicola | Nocera Antonio |
Art.1 |
Il 1° maggio 1961 sì e costituita l`Associazione Calcio Virtus con sede a Liestal, il colore sociale é, il granata. Scopo dell’AC VIRTUS e quello di promuovere attivata sportiva, ricreativa, culturale, assistenziale e in particolare il calcio, al fine di garantire una formativa utilizzazione del tempo libero degli italiani emigrati nell'ambiente sociale svizzero. A tale scopo I'Associazione Calcio Virtus intende sviluppare un proficuo rapporto di scambi e di contatti per una sempre più stretta collaborazione con le associazioni sportive locali, italiane e svizzere. | |
L’A.C. Virtus e affiliata all'Associazione Svizzera di Calcio. La società e apolitica e aconfessionale. Gli statuti, regolamenti e decisioni dell'ASF, della FIFA e dell’UEFA vincolano i membri, giocatori e funzionari dei club. |
Art.2 |
La società si compone da soci attivi, junior, passivi e onorari. Tutti questi membri che hanno compiuto i18 anni al momento dell`assemblea e che hanno versato la Quota hanno diritto di voto. | |
Art.3 |
Socio attivo diventa quel giocatore (o giocatrice) qualificato ufficialmente che ha compiuto i 16 anni. | |
Art.4 |
Junior sono i giocatori (o giocatrici) minorenni legalmente per I'ammissione dei quali e necessaria la firma dei genitori o di chi ne fa le veci ai termini di legge. | |
Art.5 |
E' socio passivo quel membro non qualificato, che appoggia la società moralmente e finanzialmente. | |
Art.6 |
Possono essere proclamati Soci Onorari, su proposta del Consiglio di Presidenza e con approvazione dell'Assemblea Generale ordinaria, persone che abbiano notevolmente contribuito allo sviluppo dell'AC Virtus, o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione. I soci onorari hanno gli stessi diritti dei membri attivi. |
Art.7 |
Per essere ammessi all’Associazione non e richiesta alcuna procedura speciale, é sufficiente, per i passivi, I'acquisto della tessera, per gli attivi, la firma della cedola d'iscrizione. |
Art.8 |
Le dimissioni della Società devono essere inoltrate per iscritto al comitato che le accetterà o no. Per quel giocatore attivo (o giocatrice) non in regola con i suoi obblighi finanziari verso la Società, il comitato si riserva il diritto di chiedere alla NWFV (Federazione Nord-Occidentale Gioco Calcio) e di conseguenza alla SFV (Federazione Svizzera Gioco Calcio) il rispettivo boicottaggio. | |
Dimissione del socio attivo deve essere inoltrata entro il 31 dicembre per essere valida al primo luglio seguente. |
Art.9 |
Soci i quali contravvengono in qualsiasi modo ai presenti statuti possono essere espulsi dalla società oppure annunciati all’Associazione per il rispettivo boicotto. Decide in merito l'Assemblea con la maggioranza dei due terzi delle presenze (maggioranza assoluta). | |
Art.10 |
Soci espulsi o boicottati perdono qualsiasi diritto. Secondo la gravita del caso sono possibili di una punizione interna decisa dal comitato. |
Art.11 |
La più alta istanza della Società e l'Assemblea dei Soci. | |
Art.12 |
L'anno sociale va dal 1° luglio al 30° giugno. L'Assemblea Generale Ordinaria deve svolgersi nel mese di aprile. I soci sono convocati alle assemblee almeno quindici giorni prima della data fissata (a mezzo posta) con indicazione dell'ordine dei giorno. Per l'Assemblea Generale, I'ordine del giorno dovrà essere il seguente:
Il comitato in carica, oppure un quinto dei soci aventi diritto di voto, può convocare assemblee straordinarie. |
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Art.13 |
La partecipazione all'Assemblea Generale e obbligatoria per ogni socio. La mancata partecipazione sarà multata con CHF 80.00. | |
Art.14 |
Le assemblee ordinarie sono convocate semestralmente. |
Art.15 |
Tutte le votazioni come pure le nomine statutarie avvengono a scrutinio aperto. Un terzo dei soci presenti può chiedere lo scrutino segreto. | |
Art.16 |
Tutti i soci hanno diritto di voto. II sistema di voto e quello di maggioranza relativa dei presenti. Ad eccezione Del presidente anche i membri del Comitato può partecipare alle votazioni; in caso di parità decide il voto del presidente. |
Art.17 |
Il Comitato amministra la Società e la rappresenta di fronte a terzi. La firma del presidente o del vice-presidente abbinata a quella di un altro membro del Comitato, vincola la Società ed ha funzione legale. II Comitato (minimo tre membri) può decidere liberamente fino a un importo di CHF 500.00 (cinquecento) senza convocare preventivamente I'assemblea. Restano riservati gli articoli 9 e 33 dello statuto. |
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Art.18 |
Il Comitato, nominato dall'Assemblea generale, si compone come segue:
Inoltre sono nominati, non facente parte del Comitato, due revisori dei conti. |
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Art.19 |
Il Presidente dirige le assemblee ordinarie e straordinarie ed anche le assemblee generali fino alle nomine statutarie; inoltre presiede le sedute del Comitato, rappresenta la Società di fronte a terzi e osserva la pratica delle decisioni prese. | |
Art.20 |
Il Vice-Presidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest'ultimo, perciò dovrà assisterlo in tutte le sue funzioni. | |
Art.21 |
Il Presidente della Commissione Tecnica dirige le sedute della squadra in collaborazione con i due suoi membri aiutanti, con I'allenatore e il capitano della compagine (in caso di giocatore - allenatore conta solo una persona); inoltre e responsabile dell'attività in campo calcio della Società di fronte al Comitato e all'Assemblea generale dei soci: in quest'occasione dovrà presentare un rapporto annuale del suo lavoro. | |
Art.22 |
II Segretario sbriga la corrispondenza del sodalizio come pure altri scritti per ordine del presidente e deve tenere I'esatto controllo dei membri e i verbali riguardanti le assemblee del Comitato e dei soci. | |
Art.23 |
Il Cassiere amministra le finanze della Società, tenendo cassa, e deve presentare i conti ogni qualvolta il Comitato lo richiede. Il rapporto di cassa (preventivo e consuntivo) dovrà redigerlo per l'Assemblea generale di fine stagione. | |
Art.24 |
L'allenatore ha il compito d'allenare i giocatori collaborando con il Presidente della com. Tecnica per il buon andamento della squadra. Anche a lui incombe I'obbligo di presentare all'Assemblea generale il dovuto rapporto d'attività annuale. | |
Art.25 |
II responsabile del materiale della Società e tenuto ad averne ottima cura annunciando al Comitato eventuali danni e proponendo nuovi acquisti. Per suo scarico dovrà presentare all'assemblea generale I'inventario totale del materiale. |
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Art.26 |
I revisori dei conti controllano I'amministrazione tenuta dal cassiere ed entrambi devono presentare all'assemblea generale un rapporto scritto debitamente firmato. Uno solo dei revisori può essere rieletto. |
Art.27 |
Le entrate della Società sono le seguenti:
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Art.28 |
La tassa sociale dev'essere pagata al più tardi entro i primi tre mesi dell'anno sociale. Membri entranti a costituire parte della Società nel corso della stagione dovranno pagare I'importo totale. | |
Art.29 |
Il Comitato ha competenza d'infliggere punizioni e multe fino a CHF 300.00 per contravvenzioni agli statuti, ai regolamenti interni e di gioco, per cattiva condotta come pure per ingiustificate assenze agli allenamenti o convocazioni. Le punizioni o multe si devono comunicare per iscritto ai colpevoli. | |
Art.30 |
Multe da parte della FVNWS o della SFV (Associazione regionale della Svizzera Occidentale o Federazione Svizzera di Calcio) dovute a mancanza di singoli soci vanno a carico di questi ultimi. | |
Art.31 |
I ricorsi a multe o punizioni, inflitte dal Comitato, si devono inoltrare per iscritto al Comitato entro dieci giorni dalla data di comunicazione. Su questi ricorsi decide la prossima assemblea dei soci. |
Art.32 |
Per tutti i casi non compresi nei presenti statuti decide I'assemblea dei soci. | |
Art.33 |
I presenti statuti si possono modificare grazie ai due terzi dei soci presenti in maggioranza relativa con I'aggiunta che la trattando deve figurare sull'ordine del giorno. Qualsiasi assemblea convocata a norme dell'art. 12 può deliberare modifiche allo statuto purché le stesse non mutino il fino sociale. | |
Art.34 |
Progetti per modifiche allo statuto sono da spedire al Comitato, per iscritto, sei Settimane prima dell'assemblea generale. Lo scioglimento della Società non può essere dichiarato quando il 10% dei soci presenti diritto al voto e contrario. In ogni caso il patrimonio non potrà essere diviso fra soci. | |
Art.35 |
Per il resto delle regole statutarie vale lo statuto della SFV e dell’Associazione Regionale della Svizzera Occidentale. | |
Vista e approvato dall'Assemblea generale costituente del 5 giugno 2009. |
Il Presidente: | Il Vice Presidente: |
Maiorano Nicola | Nocera Antonio |